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Dal 2026 al 2030, nuove regole IVA digitali per le imprese europee: ecco cosa prevede il pacchetto ViDA e il Regolamento UE 2025/518.

Il pacchetto ViDA – VAT in the Digital Age rivoluziona il sistema dell’IVA nell’Unione Europea con un chiaro obiettivo: semplificare gli adempimenti, contrastare l’evasione e digitalizzare i processi fiscali.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/518, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE l’11 marzo 2025, introduce nuove regole per le piattaforme digitali, ridefinisce il concetto di prestatore presunto, estende il regime OSS (One Stop Shop) e prevede nuovi obblighi di fatturazione elettronica intra-UE. Le imprese dovranno adeguarsi entro il 2030.
Alcune di queste disposizioni si applicano già dal 2026: in basso tutti i dettagli.

1. IVA a carico delle piattaforme digitali (prestatore presunto)

Dal 1° gennaio 2030, le piattaforme digitali che facilitano locazioni brevi e trasporto passeggeri saranno considerate soggetti passivi IVA, se il prestatore non dispone di partita IVA valida.
La responsabilità del versamento dell’imposta ricade quindi sulla piattaforma, che diventa “prestatore presunto”.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/518 ha chiarito che sono escluse da questo regime le piattaforme che si limitano alla pubblicità o al reindirizzamento senza intervenire nella prestazione.

2. Estensione del regime OSS anche ai trasferimenti di beni propri

Il pacchetto ViDA estende l’utilizzo del regime OSS (One Stop Shop) anche alle cessioni domestiche effettuate da soggetti non stabiliti nello Stato membro e ai trasferimenti di beni propri tra Paesi UE.
In pratica, se oggi un’impresa con magazzini in più Stati deve aprire posizioni IVA multiple, dal 2026 potrà gestire tutto da un unico punto tramite OSS.
Questo consente una riduzione significativa dei costi amministrativi e una maggiore efficienza nella gestione dell’IVA.

3. Obbligo di fatturazione elettronica intra-UE

A partire dal 1° luglio 2030, tutte le imprese UE dovranno emettere fatture elettroniche (come già accade in Italia dal 2019) per tutte le operazioni B2B tra soggetti stabiliti in diversi Paesi UE.
Le fatture dovranno essere trasmesse entro 10 giorni dalla data dell’operazione, senza necessità di consenso del destinatario.
Questa misura riduce il rischio di frodi, favorisce la digitalizzazione dei processi e semplifica i controlli da parte delle autorità fiscali.

4. Rafforzamento degli obblighi documentali

Le piattaforme che facilitano la vendita o la prestazione di servizi dovranno raccogliere, conservare e trasmettere dati in formato elettronico, tra cui:

  • Dati fiscali del fornitore (partita IVA, IBAN, contatti);
  • Dettagli su beni/servizi ceduti;
  • Data e luogo della prestazione;
  • Valori imponibili e aliquote applicate.

I dati saranno verificabili tramite il sistema CESOP (Controllo europeo dei pagamenti digitali).

5. Quando entrano in vigore le nuove regole?
Novità Entrata in Vigore
Estensione OSS e trasferimenti beni propri Dal 2026
IVA da piattaforme digitali (facoltativa) 1° luglio 2028
IVA da piattaforme digitali (obbligatoria) 1° gennaio 2030
Fatturazione elettronica intra-UE obbligatoria 1° luglio 2030
Abolizione regime call-off stock 30 giugno 2029
6. Perché conviene adeguarsi subito?

Adeguarsi in anticipo per ciò che è possibile significa non solo evitare sanzioni e ritardi, ma anche semplificare la gestione fiscale, risparmiare tempo e costi, e cogliere nuove opportunità nei mercati UE.
Se ad esempio sei un e-commerce italiano che vende in Germania e Francia, oggi devi registrarti in ciascun Paese. Con l’opzione per il Regime OSS estero, potrai gestire tutto con un’unica Partita Iva.
Lo stesso vale per chi trasferisce beni tra magazzini UE o utilizza piattaforme digitali per offrire servizi: è il momento giusto per rivedere i flussi e digitalizzare i processi.

Affidarsi a un Dottore Commercialista esperto in normative IVA europee è oggi più che mai una scelta strategica.

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