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Dal 2024 il mancato versamento dell’IVA può trasformarsi in reato penale oltre la soglia di 250.000 € (o 75.000 € in caso di decadenza dalla rateizzazione). Scopri cosa prevede la legge e come evitare spiacevoli sorprese.

Il mancato versamento dell’IVA non si limita sempre a produrre sanzioni amministrative: in alcune circostanze la violazione assume rilievo penale.
Le modifiche introdotte dalla Legge 87/2024 e confermate dalla Legge 173/2024 hanno ridefinito soglie e condizioni di punibilità, attribuendo un ruolo centrale alla rateizzazione dell’avviso bonario.
In questo articolo analizziamo con chiarezza:

  • Quando scatta il reato di omesso versamento IVA;
  • Gli effetti protettivi della rateizzazione;
  • Le conseguenze della decadenza dal piano;
  • Le possibilità di esclusione della responsabilità penale.
1. Il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs 74/2000)

Il reato penale di omesso versamento dell’IVA (ai sensi dell’art. 10-ter D.Lgs 74/2000, come sostituito dall’art. 1 L. 87/2024 e riprodotto nell’art. 83 L. 173/2024), si ha con il mancato versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale entro il 31 dicembre dell’anno successivo. La pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Il reato si configura solo se l’IVA non versata supera 250.000 Euro per ciascun periodo d’imposta, salvo che il debito sia in corso di estinzione con rateizzazione ex art. 3-bis D.Lgs 462/1997.

2. Effetti della rateizzazione dell’avviso bonario

L’avviso bonario, emesso a seguito di controlli automatici (art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972), consente la rateizzazione fino a 20 rate trimestrali (dunque in 5 anni).

Le conseguenze penali variano a seconda della gestione del piano:

Stato del piano Conseguenze penali
Rateizzazione regolare Il reato non si configura, anche oltre 250.000 €
Decadenza dal piano
(art. 15-ter DPR 602/1973)
Il reato scatta se il debito residuo > 75.000 €
Nessuna rateizzazione o mancato pagamento entro 30 giorni Se al 31 dicembre il debito IVA non versato > 250.000 €, reato immediato

Su come si paga l’IVA e come funziona il procedimento di riscossione abbiamo scritto questo articolo.

3. Quando si consuma il reato

Il reato di omesso versamento IVA è istantaneo: si perfeziona al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Eventuali concordati preventivi o transazioni fiscali omologate successivamente non estinguono il reato già consumato.

4. Come evitare la condanna

Al fine di evitare la condanna la normativa prevede i seguenti strumenti di esclusione o attenuazione:

  1. Pagamento integrale prima del dibattimento → non punibilità (art. 13, co. 1, D.Lgs 74/2000;
  2. Pagamento durante il processo → riduzione della pena fino alla metà e niente pene accessorie (art. 13-bis D.Lgs 74/2000);
  3. Cause non imputabili (crisi di liquidità eccezionale, insolvenza di terzi, mancati pagamenti da P.A.) → possono escludere la punibilità se provate (art. 13, co. 3-bis D.Lgs 74/2000);
  4. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento integrale tramite ravvedimento operoso è valido ai fini dell’esclusione (Circolare 11/E del 12 maggio 2022).
Conclusioni

La soglia di 250.000 € è il discrimine tra illecito amministrativo e penale. Non sempre la rateizzazione dell’avviso bonario costituisce una protezione efficace; infatti, questa riduce la soglia in caso di decadenza, aumentando drasticamente il rischio di commettere un reato che comporta la reclusione.

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