Quando le vendite su eBay o Amazon diventano attività d’impresa? DAC 7 e la Cassazione chiariscono soglie, sanzioni e rischi fiscali.
L’evoluzione del commercio digitale ha comportato un crescente interesse da parte dell’Amministrazione finanziaria nei confronti delle attività svolte tramite piattaforme online.
In questo contesto si inserisce la Direttiva Europea DAC 7, che introduce specifici obblighi di comunicazione per i gestori di marketplace e portali digitali.
Tuttavia, è opportuno chiarire che tali obblighi non implicano automaticamente la qualificazione dell’attività come imprenditoriale ai fini fiscali. Infatti, la giurisprudenza più recente conferma che è solo attraverso l’analisi concreta del comportamento del contribuente che si può determinare la natura del reddito prodotto.
1. Cosa prevede la DAC 7?
La direttiva DAC 7 impone alle piattaforme digitali di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei venditori che, nell’arco dell’anno solare, superano:
- 30 operazioni;
- O 2.000 euro di corrispettivi.
L’obiettivo principale è rafforzare la trasparenza fiscale e consentire una più efficace attività di controllo da parte dell’Amministrazione. Tuttavia, il superamento delle soglie previste dalla norma non determina di per sé l’automatica qualifica di attività d’impresa.
2. La Sentenza della Corte di Cassazione n. 7552/2025
Un recente caso giurisprudenziale ha riguardato un contribuente che, pur non essendo titolare di partita IVA, aveva effettuato un numero rilevante di vendite su eBay nell’arco di diversi anni.
L’AdE, in questo caso, ha ricostruito il reddito imponibile sulla base delle movimentazioni bancarie e, in sede di contenzioso, la Corte di Cassazione ha confermato l’impostazione dell’Amministrazione.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la ripetitività, sistematicità e continuità delle vendite configurano un’attività economica abituale, anche in assenza di una struttura organizzativa formalizzata.
Ne deriva l’applicazione della disciplina del reddito d’impresa, con tutte le conseguenze in termini di obblighi fiscali e sanzioni.
Ai fini tributari, l’accertamento dell’esistenza di un’attività d’impresa non si basa esclusivamente su parametri quantitativi, ma richiede una valutazione sostanziale dei seguenti elementi:
- Regolarità e frequenza delle operazioni;
- Durata nel tempo;
- Finalità economica;
- organizzazione, anche minima, dell’attività svolta.
È la giurisprudenza tributaria a costituire il riferimento interpretativo fondamentale per distinguere i redditi diversi dai redditi d’impresa, caso per caso.
3. Cosa succede in questo caso?
Nel caso in cui un’attività venga riqualificata come impresa in assenza degli adempimenti previsti, il contribuente può essere soggetto a:
- Accertamento induttivo del reddito, basato sulle movimentazioni bancarie;
- Recupero dell’IVA e delle imposte dirette dovute;
- Sanzione per omessa fatturazione, pari al 100% dell’imposta, con un minimo di €250 (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997);
- Sanzioni per omessa dichiarazione, comprese tra il 120% e il 240% dell’imposta evasa, oltre interessi e accessori.
Spesso l’idea di aprire la partita IVA è vissuta con timore, se non terrore, ma nella realtà, per attività di piccole dimensioni, i costi possono essere contenuti e ridotti, soprattutto grazie al regime forfettario e ad altre agevolazioni contributive.
Come approfondito nel nostro articolo dedicato alle riduzioni dei contributi per chi apre una nuova attività (che vanno dal 35% al 50%), esistono misure che riducono drasticamente il peso fiscale e previdenziale. Ciò rende l’avvio dell’attività molto più sostenibile di quanto si creda, in ogni caso meno costoso di un accertamento induttivo del reddito.
Risulta di fondamentale importanza affidarsi ad un Professionista che possa consigliarti, STUDIOABZ offre a privati e imprese consulenze specifiche al fine di evitare e mitigare rischi come quelli appena descritti.
